Agevolazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio

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Si allarga il perimetro cui applicare le agevolazioni fiscali introdotte dal Dl Crescita per favorire
il recupero del patrimonio edilizio esistente: è quanto emerge dalla legge di conversione n.
58/2019.

Con l’agevolazione sull’acquisto introdotta dal Dl Crescita, come modificato dunque dalla legge di conversione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale vengono posizionate alla misura fissa
di 200 euro cadauna, a condizione che ricorrano i seguenti presupposti:
a) l’acquisto sia effettuato entro il 31 dicembre 2021 da un soggetto imprenditore (individuale
o societario) il quale svolga attività di costruzione o di ristrutturazione di edifici;
b) l’acquisto abbia ad oggetto un «intero fabbricato» (di qualsiasi natura e/o destinazione);
c) il soggetto acquirente, entro 10 anni dall’atto di acquisto, provveda:
– all’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, oppure alla demolizione dell’edificio ed alla ricostruzione di uno nuovo, anche volumetricamente non coincidente con il manufatto preesistente (ove la normativa locale lo consenta);
– alla vendita (anche frazionata), per almeno il 75% del suo volume, dell’edificio ristrutturato o ricostruito;
d) l’opera di recupero o di ricostruzione sia effettuata conformemente alla normativa antisismica;
e) l’edificio risultante sia classificato in una delle classi energetiche “Nzeb” (nearly zero energy building), “A” o “B”.

Nel caso in cui non si verifichino i predetti presupposti, le imposte di registro, ipotecaria e
catastale si andranno a ricorrispondere nella misura ordinaria, con l’applicazione di una sanzione
pari al 30% delle stesse imposte (da calcolare sull’intero ammontare dell’imposta
ordinaria). Sono inoltre dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del
fabbricato.

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