Decreto Rilancio, Esenzioni e Proroghe

Il Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) ha introdotto alcune modifiche in materia catastale. Per comodità abbiamo raggruppato in questo articolo i 3 cambiamenti principali.

1.Art. 177: Esenzione prima rata IMU per alcune categorie di immobili

Sono esenti le seguenti categorie:

-Immobili adibiti a stabilimenti balneari, lacuali e fluviali e gli immobili degli stabilimenti termali.
-Immobili adibiti ad alberghi e pensioni e immobili utilizzati per l’attività di agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù. Rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence, campeggi. Per queste ultime categorie si applica l’esenzione solamente nel caso in cui il gestore e il proprietario siano la stessa persona.

2. Art. 160: Proroga del termine previsto per la contestazione di violazioni correlate ai fabbricati rurali

Spostamento termine al 31 dicembre 2021 della decadenza prevista per la contestazione, a carico dell’autorità finanziaria, delle violazioni correlate agli obblighi di dichiarazione, al catasto edilizio urbano, dei fabbricati rurali ubicati nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017. La decadenza era già prevista per fine 2017, ma a seguito degli eventi sismici era stata spostata a fine 2020, per poi essere ancora rimandata dal dl rilancio a fine 2021.

3. Art. 149: Slittamento dei termini di pagamento delle somme riportate in avvisi di liquidazione, emessi a seguito di attribuzione della rendita catastale

Proroga al 16 settembre 2020 per il versamento delle somme riportate nell’avviso di liquidazione, notificati a seguito di rettifica del valore degli immobili dovuta all’attribuita rendita catastale.

Si tratta di casi in cui vengono registrati atti e/o dichiarazioni di successione su immobili che, seppur dichiarati in catasto, non hanno ancora avuto l’attribuzione di una rendita catastale. Il valore ai fini dell’imposta viene calcolato in base alla certificazione catastale attestante l’avvenuta iscrizione con attribuzione di rendita, oppure con riferimento alle unità immobiliari urbane dichiarate.

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