Oggetto: Tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione soggetti a imposta di registro – Determinazione della sanzione.
Pubblicata dalla Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate la Risoluzione n. 56 (in allegato) concernente la determinazione della sanzione per tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale soggetti a imposta di registro – Articolo 69 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro.
La questione presa in esame riguarda le modalità di applicazione della sanzione per tardiva registrazione ivi prevista e se la stessa debba essere commisurata all’imposta di registro calcolata sull’ammontare dei corrispettivi pattuiti per l’intera durata del contratto ovvero a quella calcolata sul canone annuale.
Considerato il recente orientamento espresso dai giudici di legittimità, a parziale superamento delle indicazioni fornite nella Circolare AdE n. 26/E del 2011, la Risoluzione in oggetto determina che, in caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, quindi soggetto ad imposta di registro, la sanzione prevista vada essere commisurata all’imposta di registro calcolata, in caso di pagamento annuale dell’imposta, sull’ammontare del canone relativo alla prima annualità.
Si osserva inoltre, con riferimento ai contratti di locazione soggetti a cedolare secca che, nei casi di omessa o tardiva richiesta di registrazione non sia possibile applicare la sanzione in via proporzionale e, pertanto viene applicata una sanzione in misura fissa.
Nello specifico, è prevista una sanzione pari a 250 euro per l’ipotesi di omessa registrazione dell’atto e pari a 150 euro per l’ipotesi di tardiva registrazione dell’atto. Le predette sanzioni si applicano anche nell’ipotesi in cui l’imposta non sia dovuta in conseguenza dell’applicazione di regimi sostitutivi o agevolativi.
Con riferimento alle annualità successive alla prima trova, invece, applicazione la sanzione per tardivo versamento prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Resta ferma la possibilità per il contribuente, qualora ne ricorrano i presupposti, di accedere al ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.