DICHIARAZIONE DEI REDDITI, LE DETRAZIONI PER GLI IMMOBILI

Le spese sostenute nel corso del 2017 e detraibili nel modello di quest’anno spaziano a vario titolo dai canoni di locazione, agli interventi di ristrutturazione a quelli per l’acquisto di elettrodomestici, passando per la detrazione degli interessi passivi sui mutui.
Entro il 23 luglio sarà possibile accettare, modificare e inviare il 730/2018.

 

DETRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

-Detrazione locazione abitazione principale
L’importo della detrazione varia a seconda del tipo di contratto di locazione stipulato tra inquilino e proprietario di casa, se si tratta di cedolare secca o tassazione ordinaria.

1.Detrazione affitto cedolare secca
Nel caso in cui l’affitto sia stato stipulato utilizzando la cedolare secca, l’importo detraibile varia a seconda del reddito:
se il reddito non supera i 15.493,71 euro si possono detrarre 495,80 euro;
se il reddito è tra 15.493,72 e 30.987,41 euro si possono detrarre 247,90 euro.

2.Detrazione affitto tassazione ordinaria
Per il resto dei contratti si ha diritto a una detrazione di: 300 euro se il reddito non supera i 15.493,71 euro e di 150 euro se il reddito è tra i 15.493,72 e 30.987,41 euro.

N.B. La detrazione riconosce la possibilità di detrarre le spese per i canoni di locazione anche se non si ha la residenza nella casa adibita ad abitazione principale. L’articolo 16 del Tuir, il Testo unico delle imposte sui redditi, prevede che la detrazione spetta “ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale”. Non è richiesta la residenza anagrafica.

-Lavoratore dipendente che trasferisce la sua residenza per motivi di lavoro
Detrazione di 991,60 per redditi inferiori a 15.493, 71 euro;
Detrazione di 495, 80 euro per redditi superiori a 15.493, 71 euro, ma inferiori a 30.987,41 euro;

N.B. Se nel corso del periodo di spettanza della detrazione il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, la detrazione non spetta a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica. Il lavoratore deve essere inoltre titolare di un contratto di locazione che può essere di qualunque tipo, di unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

-Giovani tra 20 e 30 anni
Detrazione di 961,60 euro per redditi complessivi fino a 14,493, 70 euro;

N.B. Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d’imposta. Così ad esempio se il giovane ha compiuto 30 anni nel corso del 2016, ha diritto a fruire della detrazione, nel rispetto degli altri requisiti, solo per tale periodo d’imposta

-Inquilini di alloggi sociali (per il periodo d’imposta dal 2014 al 2017)
Detrazione pari a 900 euro per redditi complessivi non superiori a 15.493, 71 euro;
Detrazione pari a 450 euro per redditi superiori a 15.493, 71 euro, ma non a 30.987,47 euro.

-Contratti a canone convenzionato
Detrazione di 495,80 euro per redditi non superiori a 15.493,71 euro;
Detrazione di 247,90 euro per redditi superiori a 15.493, 71 euro, ma non a 30.987, 41 euro.

In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati.

 

DETRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI PER MOROSITA’ DEL CONDUTTORE

ll proprietario di casa che ha versato imposte sui canoni di locazione non effettivamente percepiti a causa della morosità dell’inquilino ha diritto – dopo l’accertamento del procedimento di sfratto – a un credito d’imposta. Vediamo come funziona.

Credito d’imposta canoni di locazione non percepiti
Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti è riconosciuto un credito d’imposta (articolo 26, comma 1, Tuir). Per determinare l’ammontare del credito spettante, è necessario calcolare le imposte pagate in più, relativamente ai canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto, sono state pagate le relative imposte.

Il credito d’imposta può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale, a scomputo delle imposte dovute e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.

In ogni caso, qualora il contribuente non intenda utilizzare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro il medesimo termine di prescrizione decennale, apposita istanza di rimborso. Si ricorda, infine, che l’eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d’imposta, comporterà l’obbligo di dichiarare tali redditi tra quelli soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria).

 

DETRAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI DEL MUTUO PRIMA CASA

Chi ha contratto un mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa ha diritto a una detrazione Irpef del 19% degli interessi passivi e degli oneri accessori. La detrazione spetta solo per il periodo in cui l’immobile è utilizzato come abitazione principale.
Non si perde comunque il diritto alla detrazione nei seguenti casi:

-Trasferimento della dimora abituale per motivi di lavoro: la detrazione spetta anche se l’unità immobiliare non è stata o non è più adibita ad abitazione principale a causa di un trasferimento per motivi di lavoro;
-Ricovero in istituti di ricovero o sanitari: non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in case.

La detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000 delle spese sostenute a titolo di interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione. In caso di più contratti di mutuo, il limite di euro 4.000 è riferito all’ammontare complessivo. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o tale importo deve essere ripartito in parti uguali tra i mutuatari, ad eccezione del mutuo cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, per il quale il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

 

DETRAZIONE DELLE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE

La detrazione spetta ai soggetti che, residenti o meno nel territorio dello Stato, possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese.
Tali soggetti sono:

-proprietari o nudi proprietari;
-titolari di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie;
-soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
-imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o beni merce;
soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
-detentori (conduttorii, comodatari) dell’immobile;
-familiari conviventi;
-coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
-conviventi more uxorio;
-futuro acquirente.

La detrazione spetta per le spese di:

-manutenzione straordinaria
-restauro e di risanamento conservativo
-ristrutturazione edilizia

L’agevolazione è riferita ad interventi eseguiti su singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze e parti comuni, accatastate o in via di accatastamento.

Per fruire della detrazione è necessario che le spese siano pagate esclusivamente mediante bonifico.

L’art.11 del DL n. 83 del 2012 ha previsto l’aumento della detrazione percentuale dal 36 al 50 per cento, nonché l’innalzamento del limite di spesa agevolabile da euro 48.000 a euro 96.000 a partire dal 26 giugno 2012. Questi maggiori benefici sono stati più volte prorogati fino, da ultimo, al 31 dicembre 2017 e, per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, fino al 31 dicembre 2021.

 

DETRAZIONE PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Possono fruire della detrazione sia coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico, sia i condòmini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano intestati a lui. In caso di vendita o di donazione dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica o al donatario.

Nel caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile. L’inquilino o il comodatario che ha sostenuto le spese conserva il diritto alla detrazione anche se la locazione o il comodato cessano.

La detrazione d’imposta è pari al:

70 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
75 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015.

La detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato).

Le tipologie di interventi previste sono:

-la riqualificazione energetica di edifici esistenti;
-gli interventi sull’involucro di edifici esistenti;
-l’installazione di pannelli solari;
-la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
-acquisto e posa in opera di schermature solari;
-acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

 

DETRAZIONE BONUS MOBILI

La detrazione del 50% del bonus mobili compete alle spese sostenute per l’acquisto di:
-mobili;
-grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni);
-altre apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.

Il beneficio è rivolto unicamente alle spese sostenute, anche all’estero, per l’acquisto di prodotti elettrodomestici nuovi.

La detrazione spetta unicamente per le spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici in immobili dove siano stati eseguti i seguenti lavori di:
-manutenzione ordinaria;
-manutenzione straordinaria;
-restauro e risanamento conservativo:
-ristrutturazione edilizia;
-necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
-restauro e di risanamento conservativo.

Il collegamento tra l’acquisto incentivato e gli interventi edilizi suddetti deve sussistere tenendo conto dell’immobile nel suo complesso. L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è, pertanto, agevolabile anche se i beni sono destinati all’arredo di un ambiente diverso da quello oggetto di predetti interventi, purché l’immobile sia comunque oggetto degli specifici interventi edilizi sopra richiamati.

Per la fruizione della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici i contribuenti dovevano eseguire i pagamenti mediante procedura tracciabile. Ai fini della detrazione deve essere conservata la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni.

La detrazione è calcolata su un importo massimo di euro 10.000, indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il predetto limite è correlato ad ogni singola unità immobiliare oggetto di “ristrutturazione”, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune oggetto dell’intervento. Al contribuente che esegue gli interventi su più unità immobiliari il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte.

 

DETRAZIONE DELLA PROVVIGIONE PAGATA ALL’INTERMEDIARIO IMMOBILIARE

I compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale sono detraibili nella misura del 19%, su un importo massimo di 1000 euro. Si può usufruire della detrazione se l’acquisto dell’immobile è effettivamente concluso.

La detrazione spetta esclusivamente all’acquirente dell’immobile.

Se l’unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà. Nel caso in cui la fattura è intestata ad un solo proprietario ma l’immobile è in comproprietà, è necessario integrarla con i dati anagrafici del comproprietario mancante;

Per poter usufruire delle detrazioni, la fattura deve essere stata emessa dagli intermediari iscritti come agenti immobiliari in base alla legge n 39 del 1989 che ne disciplina anche le modalità e funzioni.

 

DETRAZIONE IVA PAGATA PER L’ACQUISTO DI UNA CASA IN CLASSE A – B

Nel modello 730/2018 sarà possibile effettuare la detrazione del 50% dell’Iva corrisposta per l’acquisto di una casa in classe A o B direttamente dal costruttore.

Ai fini della detrazione è congiuntamente necessario che l’immobile:

-sia acquistato, direttamente dall’impresa costruttrice, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017;
-l’immobile acquistato sia a destinazione residenziale e di classe energetica A o B, a prescindere da ulteriori requisiti. Il beneficio, pertanto, non è limitato all’acquisto dell’abitazione principale, né sono previste esclusioni per gli immobili c.d. di lusso.

Il beneficio riguarda anche la pertinenza, a condizione che l’acquisto di quest’ultima avvenga contestualmente all’acquisto dell’unità abitativa e l’atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale.

E’ possibile fruire della detrazione per l’IVA corrisposta sugli acconti pagati nel 2016 e 2017, sempreché il preliminare di acquisto sia registrato e il rogito sia stipulato entro il 2017.

La detrazione spetta anche se l’immobile è costruito da più di cinque anni, purché l’impresa venditrice abbia manifestato espressamente l’opzione per la relativa imposizione, indipendentemente dalla data di fine lavori.

 

LA DETRAZIONE DEL LEASING IMMOBILIARE

Anche i canoni corrisposti per il leasing immobiliare abitativo possono essere detratti dalla dichiarazione dei redditi relativa al modello 730/2018.

Introdotto dalla legge di stabilità 2016, il leasing abitativo o leasing prima casa, permette soprattutto ai giovani fino a 35 anni di usufruire di importanti benefici fiscali per l’acquisto o la costruzione di immobili da adibire ad abitazione principale. Ai sensi della dichiarazione dei redditi è possibile usufruire di una detrazione del 19% sulle spese sostenute per pagare i canoni di leasing abitativo e sugli importi pagati ai fini del riscatto dell’immobile stesso.

Per poter beneficiare delle detrazione l’intestatario del contratto di leasing deve:
-avere un reddito complessivo non superiore a 55mila euro (condizione che deve essere in vigore al momento della stipula del contratto);
-l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale;
-gli effettivi pagamenti devono essere certificati dall’ente concedente.

L’importo massimo su cui calcolare la detrazione varia a seconda dell’età del beneficiario:
-per gli under 35 importo massimo di 8mila euro l’anno;
-per i beneficiari con un’età superiore o uguale a 35 anni il limite è di 4mila euro.

 

CREDITO DI IMPOSTA PER IL RIACQUISTO “PRIMA CASA”

Il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa spetta ai contribuenti che fra il primo gennaio 2017 e la data di presentazione del modello 730 abbiano acquistato un immobile, con i requisiti di “prima abitazione“, entro un anno dalla vendita di un altro immobile acquistato con i benefici fiscali.

In base all’art. 1, comma 55, della Legge n. 208 del 2015, è possibile beneficiare del credito d’imposta in commento anche nell’ipotesi in cui il contribuente proceda all’acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell’immobile già posseduto. Per avvalersi del credito d’imposta la vendita dell’immobile deve avvenire entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

Il credito d’imposta può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto.

Il credito d‘imposta compete al contribuente che entro un anno dal nuovo acquisto agevolato, abbia alienato la casa di abitazione da lui stesso acquistata con l’aliquota agevolata prevista ai fini dell‘imposta di registro o dell’IVA.

Trattandosi di un credito personale, qualora l‘immobile alienato o quello acquisito risultino in comunione, il credito d‘imposta deve essere imputato agli aventi diritto, rispettando la percentuale della comunione.

L‘importo del credito d‘imposta è commisurato all‘ammontare dell‘imposta di registro o dell‘IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato e, in ogni caso, non può essere superiore alla imposta di registro o all‘IVA corrisposta in relazione al secondo acquisto.

 

DEDUZIONE ACQUISTO IMMOBILI DA LOCARE

Nella dichiarazione dei redditi sarà possibile detrarre il 20% delle spese sostenute ed effettuate dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 per l’acquisto o costruzione di immobili da concedere in locazione.

A introdurre l’agevolazione è stato il decreto Sblocca Italia del 2014, che ha previsto per chi, tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017, compra un immobile e lo mette in affitto entro sei mesi dall’acquisto un’agevolazione del 20% sul prezzo totale d’acquisto, comprensivo di IVA.

Per ottenere l’agevolazione l’immobile deve essere di nuova costruzione, a destinazione residenziale, oppure deve essere stato oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo e siano stati ceduti da cooperative edilizie o da imprese di costruzione.

L’immobile non deve essere di lusso (non rientrare quindi in una delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) e deve risultare certificato nelle prestazioni energetiche in classe A o B e non ubicato nelle zone classificate nella categoria E cioè adibite ad uso agricolo, e neppure nelle zone di carattere artistico o storico e di particolare pregio ambientale.

Non devono inoltre esserci rapporti di parentela tra locatore e inquilino.

L’agevolazione spetta anche se l’abitazione viene ceduta in usufrutto a soggetti giuridici pubblici/privati o a imprese che esercitano la propria attività nel settore degli alloggi sociali.

La deduzione del 20% è soggetta a un limite massimo complessivo di spesa pari a 300.000 euro.

E’ possibile portare in detrazione anche il 20% degli interessi passivi sui mutui contratti per l’acquisto dell’immobile.

La deduzione Irpef sarà suddivisa in otto quote dello stesso importo dal momento in cui viene stipulato il contratto di locazione. Il beneficio non prevede cumuli con altre agevolazioni.

Per poter usufruire delle agevolazioni l’immobile deve essere locato a canone concordato per un periodo non inferiore a otto anni consecutivi. Se il contratto termina prima per ragioni non imputabili al proprietario, questi non perde le agevolazioni se stipula un altro contratto entro un anno dalla fine del precedente.

 

 

 

 

 

 

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