Con l’Interpello n. 297/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicazione della Legge n. 207/2024 in merito all’estensione da uno a due anni del termine per la vendita dell’abitazione già posseduta (acquistata con il beneficio fiscale) e il relativo credito d’imposta di registro.
Secondo quanto precisato, compete l’agevolazione prima casa al contribuente che già avendo la proprietà di una abitazione acquistata con il beneficio fiscale, compra un’altra abitazione e vende la casa preposseduta entro il secondo anno successivo.
Allorquando l’alienazione dell’abitazione già in possesso sia effettuata entro un anno dal riacquisto, compete il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (articolo 7, legge 448/1998).
L’estensione temporale si applica dunque esclusivamente nell’ambito dei benefici “prima casa” in senso stretto e non opera quando il contribuente intenda avvalersi del credito d’imposta previsto dall’art. 7 della Legge n. 448/1998 in sede di riacquisto.
Il chiarimento fornito dall’amministrazione finanziaria riveste particolare importanza poiché delimita in modo preciso la portata applicativa della proroga introdotta nel 2024, evitando interpretazioni estensive non conformi alla normativa vigente.